🎥#elettritv📲💻 Cassazione Penale, Sezioni Unite, Informazione provvisoria n. 15 del 30 maggio 2019
Presidente Carcano, Relatore Montagni
E’ stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se le condotte di coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell’art. 1 comma 2 della legge 242 del 2016 e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L. rientrino o meno, e se si, in quali eventuali limiti, nell’ambito di applicabilità delle predette legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa».
All’udienza del 30 maggio 2019, le Sezioni Unite hanno adottato la seguente soluzione: «la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990, le condotte di cessione, vendita e, in genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante» > http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/det_questione_penale_cannabis
La cannabis light ha un basso livello di THC, inferiore allo 0,5% e non può per questo essere considerata un prodotto con efficacia drogante
>> https://cannabislegaleitalia.net/vendere-cannabis-legale-e-reato-la-cassazione-non-lo-dice/
>> http://www.giurisprudenzapenale.com/2019/05/30/sezioni-unite-non-e-consentita-la-commercializzazione-di-prodotti-derivati-dalla-cannabis-sativa-light/
La coltivazione di cannabis in minime quantità per uso personale non è reato, lo stabilisce la sentenza della Corte di cassazione del 19 dicembre 2019, si aspettano le motivazioni. Sulla rilevanza penale: “Devono però ritenersi escluse – ed è qui il punto di svolta -, in quanto non riconducibile all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni, svolte in forma domestica che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate i via esclusiva all’uso personale del coltivatore” > http://www.rainews.it/Cassazione-la-coltivazione-domestica-di-minime-quantita-cannabis-non-e-reato-
Motivazione sentenza Cassazione Penale
Sezioni Unite 16 aprile 2020 (ud. 19 dicembre 2019), n. 12348
02/12/2020 La Commissione narcotici delle Nazioni Unite ONU “UN United Nations Commission on Narcotic Drug (CND)” ha rimosso la Marijuana e derivati dalla Convenzione del 1961 Narcotic Drug, “Single Convetion on Narcotic Drug 1961”
>> https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf
Aprendo di fatto al globale riconoscimento potenziale terapeutico e di uso comune ricreativo, in molti paesi del mondo ancora illegale.
[FONTE] >> https://news.un.org/en/story/2020/12/1079132
Le popolazioni nomadi di cultura Kurgan delle steppe euroasiatiche facevano uso della cannabis nel primo millennio a.c. trovata nei corredi funerari delle tombe: Gli Sciti dunque, dopo aver preso semi di questa canapa, si introducono sotto quelle coperte, e poi gettano i semi sopra le pietre roventi. Il seme gettato fa fumo ed emana un vapore tale che nessun bagno a vapore greco potrebbe vincerlo. Gli Sciti mandano urla di gioia soddisfatti da questo bagno, perché non si lavano il corpo con acqua” (Erodoto, Historiae, IV, 73(2)-75, nella traduzione di Augusta Izzo D’Accini, 1984, Milano, vol. 2, pp. 253-5).
>> http://www.giornaleradiosociale.it/cannabis-10-canzoni-italiane/
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